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UC-Le prestazioni occasionali |
Generale: Luke9792005 11 Settembre 06 @ 23:01 pm |
5. Superamento dei limiti ed ulteriori fattispecie contrattuali Come già accennato la prestazione occasionale è un tipo di collaborazione che si caratterizza, oltre che per i limiti di tempo e compenso suddetti, anche per l'assenza della subordinazione e per la finalità consistente nel porre in essere lavori saltuari. Tale portata limitata distingue la prestazione occasionale da un lato dal lavoro occasionale accessorio, disciplinato dagli artt. 70 e ss. d.lgs. 276/2003, il quale può essere svolto solo da particolari categorie di soggetti, e, dall'altro lato, dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, in ragione della mancanza del requisito del coordinamento con il committente e del requisito della continuità delle prestazioni rese. Ciò è alla base della scelta del legislatore di sottrarre la collaborazione occasionale all'obbligo contributivo INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale).Ora, allorché la collaborazione occasionale perda i suoi connotati caratterizzanti, il legislatore ha previsto l'applicazione di due fattispecie che, in un certo senso, sono con essa "confinanti". Si tratta del lavoro a progetto (purché sussista l'elemento della coordinazione) e del lavoro autonomo (a condizione che vi sia una pluralità di prestazioni abituali per il medesimo committente). In tali casi, in capo al prestatore sorge l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (l. 335/1995, nonché, naturalmente, il pagamento dei contributi pensionistici (Circ. 9/2004). Il lavoro a progetto Esso è disciplinato dall'art. 61 c. 1 d.lgs. 276/2003, ai sensi del quale "Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa". Il contratto a progetto ha sostituito la famosa figura dei Co.Co.Co. (Collaborazioni Coordinate e Continuative) abrogata dalla riforma del 2003. Le caratteristiche del lavoro a progetto possono essere così riassunte: autonomia gestionale del collaboratore: il prestatore deve essere esente da qualsivoglia vincolo di subordinazione rispetto al committente, deve poter scegliere i mezzi per la realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso e deve avere piena libertà anche dal punto di vista dell'organizzazione della propria attività; coordinamento con la struttura del committente in funzione del raggiungimento del risultato del progetto o del programma di lavoro o fase di esso; irrilevanza del tempo impiegato nella realizzazione del progetto o del programma di lavoro o fase di esso: come corollario dell'assenza di subordinazione e dell'autonomia, vi è la piena autonomia del prestatore dal punto di vista della scelta degli orari e dei tempi di prestazione; individuazione, da parte del committente, di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso: in assenza di questo elemento il giudice può ascrivere il rapporto di lavoro alla fattispecie lavoro subordinato, con tutte le conseguenze che ne derivano sia per il committente che per il prestatore. Caratteristiche del lavoro a progetto L'art. 62 d.lgs. 276/2003 prevede, per il contratto di lavoro a progetto, la forma scritta obbligatoria, ed aggiunge che esso deve indicare espressamente i seguenti elementi: [a] durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; [b.] indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; [c] corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; [d] forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; [e] eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.". In ordine al compenso, l'art. 63 prevede che "1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto." L'art. 66, ancora, si occupa degli altri diritti del lavoratore a progetto, disponendo che "1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001". Il lavoro autonomo La fattispecie lavoro autonomo nel linguaggio comune, suole essere identificata con la disponibilità della partita IVA. Ebbene, possono aprire una posizione IVA, (sono dunque soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) gli artisti ed i professionisti, ossia coloro che svolgono qualsiasi attività di lavoro autonomo con carattere di professionalità. Per essere tale, l'attività di lavoro autonomo deve anzitutto essere caratterizzata dall'autonomia, ossia dall'assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del committente. Non è necessaria l'esistenza di un'organizzazione, e non è necessariamente obbligatoria (ciò dipende dal tipo di attività) l'iscrizione ad un albo professionale. Il concetto di professionalità, infatti, va inteso come attività di lavoro autonomo esercitata in modo abituale e non occasionale, anche se non esclusivo dietro corrispettivi di non modesta rilevanza economica. Dopo aver definito la prestazione d’opera professionale, ancorché non sia richiesta obbligatoriamente la forma scritta, generalmente si procede alla compilazione di un contratto di prestazione d'opera scritto e firmato dalle parti. Tale documento, essendo l'unica fonte di prova nel caso di un'eventuale controversia, deve prendere in considerazione, con dovizia di particolari, ogni aspetto del rapporto giuridico che si instaura tra prestatore e committente. Tornando alla partita IVA va precisato che per diventarne titolari occorre presentare la dichiarazione di inizio attività presso l'Ufficio IVA territorialmente competente. Fatto questo, la P.A. provvede ad attribuire al soggetto un numero di partita IVA (composto da 16 numeri), il quale resta invariato fino alla cessazione dell'attività. E' bene avere ben chiaro che la P. IVA comporta la compilazione dei registri contabili obbligatori necessari all'effettuazione degli adempimenti periodici IVA, oltre che per rilevare ricavi e costi di gestione, e, più in generale, per documentare tutte le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette (IVA) ed indirette (IRE, IRES, IRAP e contributi) e rendere possibili i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. deve iscriversi obbligatoriamente ad un Ente di previdenza obbligatoria. Talune professioni, nel tempo, hanno istituito un albo (al fine di tutelarsi nei confronti dell’esercizio abusivo della professione) e delle “Casse”, ovvero Enti preposti alla riscossione e gestione dei contributi previdenziali ed assistenziali degli iscritti. Non per tutte le professioni, però, esiste ed è attiva una Cassa previdenziale di categoria, quindi per tutti i professionisti privi di tale istituzione (grafici, informatici, interpreti, etc.) è previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. La misura del contributo INPS è del 17,80% o del 18,80% in funzione del reddito prodotto, avendo diritto alle stesse prestazioni previdenziali (indennità di maternità e malattia, assegni al nucleo familiare, pensione di anzianità) dei collaboratori. Per contro, la P.IVA non comporta costi fissi per il professionista, a differenza di quanto accade per le imprese. Detto questo, va aggiunto che l'IVA viene in rilievo sotto un duplice punto di vista: - IVA a debito: concerne le operazioni effettuate c/o Clienti, rilevabile in base alle fatture emesse; - IVA a credito: riguarda le fatture passive, vale a dire quelle emesse dai fornitori del professionista. Per comprendere esattamente la natura dell'IVA a credito occorre considerare che il professionista, a differenza di altri lavoratori, deve farsi personalmente carico di tutte le spese necessarie alla prestazione della propria attività. Ciò significa che egli dovrà acquistare beni e servizi da terzi, che serviranno a facilitare o a consentire l'esecuzione dell'attività c/o i clienti. La maggior parte di tali acquisti è soggetta al pagamento dell'IVA. Sennonché, il professionista (a differenza del consumatore) non provvede immediatamente al pagamento dell'IVA. Più esattamente, l'IVA viene assolta dal professionista non già per ciascuna operazione, bensì con cadenza mensile o trimestrale (a seconda della scelta effettuata dal soggetto al momento della richiesta della P.IVA). In occasione di tale scadenza, infatti, il professionista sottrae dall'IVA a debito (ossia quella relativa alle fatture da esso emesse ai propri clienti) l'IVA a credito (quella concernente le fatture per l'acquisto di beni e servizi). Detto altrimenti, tutti questi costi sostenuti dal professionista, vanno sottratti all'imponibile (ossia all'importo sul quale si calcolano le imposte), così determinando un risparmio di imposta che può essere piuttosto notevole. E così come i costi riducono l’imponibile delle imposte, l'IVA pagata sulle fatture di acquisto consente di dedurre l'IVA da versare all'erario per le fatture emesse per le prestazioni poste in essere, purché, naturalmente, si tratti di acquisti od operazioni inerenti all'attività professionale. Questo, in pratica, è il principale vantaggio della posizione di professionista. Relativamente all'IVA a credito, invece, va ricordato che dal momento dell'ottenimento della partita IVA, per ciascuna prestazione di servizio o cessione di bene posta in essere, il professionista dovrà emettere una fattura, che è il documento fiscale atto ad identificare i soggetti e l'oggetto dell'operazione effettuata, oltre all'ammontare dell'imponibile e dell'imposta che chi emette la fattura dovrà versare all'Erario. La fattura deve essere emessa in duplice copia e deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: - data di emissione e numero progressivo; - denominazione "Fattura"; - dati dei soggetti attivo e passivo; - numero di P.IVA e/o C.Fiscale del soggetto che la emette; - natura, qualità e quantità dell'oggetto dell'operazione; - base imponibile; - aliquota ed ammontare dell'imposta (varia a seconda del tipo di bene o servizio). Attenzione! Le informazioni qui riportate sono meramente generali ed indicative. Per ulteriori informazioni si rimanda alla normativa di settore. Si ricorda altresì che la presente guida NON PUO' e NON DEVE essere considerata alternativamente al parere del professionista (Avvocato, Dottore Commercialista, Fiscalista, etc.). Si rammenta, da ultimo, che le informazioni qui riportate si riferiscono alla normativa vigente al momento della redazione della presente guida, normativa che potrebbe essere successivamente modificata da parte del legislatore. |
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