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UC-Le prestazioni occasionali

Generale: Luke9792005 11 Settembre 06 @ 23:01 pm

4. Suggerimenti pratici per rendere una prestazione occasionale

La stipulazione del contratto

La prestazione occasionale può essere resa anche in assenza di un contratto redatto in forma scritta. Tuttavia, per mettersi al riparo da eventuali controversie con il committente è certamente consigliabile stipulare un accordo scritto siglato da entrambe le parti (artt. 1321 e ss. c.c.. Sfortunatamente può capitare che al termine dell'attività prestata il committente si rifiuti di adempiere al pagamento del compenso pattuito, talora ravvisando errori o difformità nella prestazione resa.
Ebbene, in siffatte circostanze è opportuno disporre di qualsiasi fonte di prova tale da poter dimostrare l'esistenza di un accordo tra prestatore e committente e le caratteristiche delle pattuizioni accettate dalle parti.

Gli elementi utili a tal fine possono essere così sintetizzati (elencazione non esaustiva né tassativa, da considerarsi come mero suggerimento generale):
- individuazione delle parti (committente e prestatore);
- definizione dell'oggetto della prestazione;
- indicazione del momento di inizio della prestazione e del luogo di esecuzione dell'attività del prestatore;
- compenso pattuito;
- modalità e termini di pagamento dei compensi pattuiti al netto della ritenuta d'acconto del 20%;
- modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dal prestatore per la realizzazione dell'attività;
- modalità di risoluzione del rapporto giuridico tra le parti prima del completamento dell'attività oggetto della prestazione;
- foro competente in caso di controversie tra le parti.

Il documento redatto dovrà essere successivamente datato e firmato da entrambe le parti.

Attenzione! E' bene ricordare che nelle persone giuridiche (come le Società) l'eventuale accordo scritto dovrà essere sottoscritto da un amministratore o altro soggetto delegato. In caso contrario l'accordo stesso potrà eventualmente vincolare solo ed esclusivamente la persona fisica che lo ha firmato e non la persona giuridica in favore della quale è stata resa la prestazione.


Il compenso

Per quanto concerne la determinazione del compenso è opportuno tenere presente la disposizione di cui all'art. 2225 c.c., ai sensi del quale "Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.


Vizi e difformità del risultato dell'attività prestata

L'art. 2226 c.c si occupa degli eventuali vizi o difformità che possono caratterizzare l'attività prestata. Il c. 1 stabilisce che "L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il c. 2 precisa che "Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro 8 giorni dalla scoperta". Ai sensi del [c. 3], infine, "I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668 c.c.".


Il recesso delle parti e l'impossibilità di esecuzione della prestazione

Ciò detto, occorre tenere presente che il committente può sempre decidere di recedere dal contratto (una Società che commissiona la realizzazione di un sito web può ad esempio cambiare idea, decidendo, per ipotesi, di riprendere in esame tale eventualità in un periodo successivo). Per questa situazione l'art. 2227 c.c. prevede le modalità di azione del committente, il quale "può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno".

In ultimo, va ricordato l'art. 2228 c.c., il quale contiene un'importante disposizione che pone il prestatore al ripardo da brutte sorprese in caso di problemi: "Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta[/b]".


Profili fiscali

Ad occuparsi di tale aspetto delle prestazioni occasionali è l'art. 67 d.p.r. 917/1986, che inquadra i relativi compensi tra i redditi diversi. In particolare, il [b]c. 1 lett. l) dispone che "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

Tali redditi diversi devono essere dichiarati dal prestatore, e, dunque, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell'IRE (Imposta sul reddito).

I compensi percepiti dal prestatore sono naturalmente al netto del 20%, già versato a titolo di ritenuta d'acconto dal committente, il quale, da questo punto di vista, opera come sostituto di imposta. Una volta effettuato il versamento della ritenuta d'acconto il committente deve inviarne copia al prestatore. Tale ricevuta attestante l'avvenuto versamento deve essere conservata con cura dal prestatore stesso, poiché nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato dal committente, essa pone comunque il prestatore al riparo da qualsivoglia responsabilità.





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