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Generale: Dylan666 20 Dicembre 04 @ 00:01 am |
3. La normativa in Italia In Italia, nonostante non esistano dati precisi, il problema è in costante diffusione, e si deve "scontrare" con una legislazione di settore vecchia ormai di trent'anni: la legge 20 maggio 1970 n° 300, lo Statuto dei Lavoratori, frutto di quella stagione di rivoluzione sociale che fu il '68, e che oggi deve in parte essere reinterpretata e adeguata ai tempi per evitare che possa perdere di efficacia. L'universo aziendale dal 1970 ad oggi è, infatti, mutato radicalmente: tutti i processi produttivi sono stati informatizzati. Il tempo necessario per compiere qualsiasi operazione è stato ridotto da minuti a frazioni di secondo. È impensabile che questo processo non abbia modificato anche i rapporti interni tra componenti dell'impresa: datore di lavoro e lavoratori subordinati.Ed i poteri del primo vanno oggi riconsiderati alla luce dei nuovi strumenti che egli ha a disposizione per esercitarli. Prendiamo in considerazione la fattispecie del "potere di controllo" che insieme al "potere direttivo" ed al "potere disciplinare" costituisce l'insieme dei poteri concessi al datore di lavoro . Il potere di controllo incontra dei limiti, come ad esempio quelli previsti dall'art. 4 dello Statuto. Questo articolo, al primo e secondo comma, così recita: "È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti." L'interpretazione dell'espressione "impianti audiovisivi" non pone grossi problemi. Ciò che il legislatore ha lasciato del tutto indefinito è il concetto di "altre apparecchiature" contenuto nel comma 1: non si capisce quali possono essere considerate apparecchiature per finalità di controllo e la presenza di quali di queste potrà essere giustificata da esigenze organizzative, produttive, ovvero di sicurezza del lavoro. Soprattutto ci si deve chiedere se possono essere considerate apparecchiature di questo tipo i programmi utilizzati dalla aziende per controllare la posta dei dipendenti. La soluzione positiva è accolta da più parti della dottrina, in relazione proprio all'indeterminatezza del legislatore. Un altro articolo che riguarda direttamente il potere di controllo del datore di lavoro è l'art. 8 dello Statuto che sancisce il divieto di indagini sulle opinioni: "È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore." |
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