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Scroccare wi-fi è legale?

Non ti funziona l'ADSL, vuoi configurare una rete casalinga, non sai cosa significano termini come wi-fi, wi-max e wireless? Questo forum ti sarà di aiuto.

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Scroccare wi-fi è legale?

Postdi Sachiel » 09/10/07 14:19

Ciao a tutti, volevo sapere se usare reti wi-fi di cui non si è proprietari è reato. Ci sono leggi che regolano questi casi? Perché credo sia ambiguo il discorso: ad esempio se un mio vicino di casa non protegge l'accesso (niente WPA/WEP e niente filtro MAC) ed io mi connetto è la stessa cosa che connettersi al wi-fi che c'è all'aeroporto?
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Postdi Dylan666 » 09/10/07 15:11

Ovviamente non è la stessa cosa, come non è la stessa cosa entrare in un negozio o entrare a casa di uno che ha lasciato la porta aperta. Uno è un luogo pubblico e l'altro no, uno è pensato per l'accesso altrui senza bisogno di consenso (ovviamente negli orari di apertura) e l'altro no.

http://www.pc-facile.com/news/ruba_acce ... arrestato/
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Postdi Sachiel » 09/10/07 22:09

Beh effettivamente il paragone calza (qui la cosa viene discussa da un punto di vista diverso). Grazie per la rapidissima risposta, adesso vado a informarmi meglio per tentare di chiarire alcune lacune.
(evviva finalmente utente senior! :lol: )
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cambiate il titolo per favore

Postdi Sachiel » 09/10/07 22:19

Ah si una cosa dimenticavo... non è che per favore qualcuno può aggiungere un punto di domanda in fondo al titolo? Ho dimenticato di digitarlo e così com'è ora sembra un'affermazione.Grazie!
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Postdi settanta » 14/10/07 02:22

è reato sfruttare la connessione altrui se fatto in modo fraudolento,bypassando le protezioni,ect.
se le protezioni sono disattive,spetta all'intestatario della linea dimostrare la frode.
se invece si usa la connessione altrui per commettere reati, si diventa automaticamente perseguibili,
ma ciò non solleva il proprietario della linea dalla omessa vigilanza..
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salva i dati su dvd.....
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Postdi Dylan666 » 14/10/07 11:12

settanta ha scritto:se le protezioni sono disattive,spetta all'intestatario della linea dimostrare la frode.

Ma ciò non toglie che è frode.
Andrebbe evitato a priori di compiere un reato (eticamente parlando), che esso poi sia dimostrabile o meno...
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Postdi Sachiel » 14/10/07 13:56

Ok ragazzi in base alle vostre utilissime risposte ho sviluppato un ragionamento: credo che il wi-fi possa essere considerato come una specie di "estensione" virtuale del cavo collegante il nostro pc al modem del telefono. Vedendola in questo modo una wi-fi sprotetta e non controllata equivarrebbe a lasciare il proprio computer, connesso ad internet con i propri dati, incustodito e in balia di chiunque volesse usarlo. Di conseguenza ogni azione apparirebbe sulla rete come commessa dal proprietario della linea. Estremizzando il paragone sarebbe come abbandonare la propria automobile aperta, chiavi inserite nel cruscotto e motore acceso, in balia di qualche malintenzionato che potrebbe usarla per commettere una rapina (la ricettazione sembra, invece, calzi poco al nostro argomento). Lascio immaginare cosa ci accadrebbe se il vero ladro non venisse riconosciuto o rintracciato. Ma se ci rubano l'automobile, ce ne accorgiamo e sporgiamo denuncia (eliminando disagi processuali nell'eventualità venisse usata da terzi per compiere azioni illegali); come facciamo, invece, a capire se e come qualcuno entra nella nostra rete domestica? Dylan ha ragione: serve una mossa preventiva: proteggere la rete con password e filtri MAC (anche se sappiamo che nessuna protezione è infallibile), non solo per garantire ciò che è di nostra proprietà, ma anche per il dovere etico di scoraggiare atti di frode da parte di aspiranti malintenzionati.
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Postdi settanta » 14/10/07 15:32

No, non è come abbandonare un'auto in balia degli eventi,
qui si parla di un qualcosa che va oltre i confini della proprieta.
Non esiste una specifica legge, ma norme contrattuali che vincolano l'intestatario della linea
per quel che riguarda l'uso esclusivo della stessa.
Ecco perche i phoneros hanno vita dura in italia.
Se si verificano frodi perseguibili d'ufficio, allora subentra La PS, ma in caso contrario è solo ed esclusivamente responsabilita del contraente nei confronti del proprietario della linea(gestore di telefonia)
Se tu prendi un frutto dal ramo della pianta del tuo vicino che sconfina nella tua proprietà non commetti nessun reato, lo stabilisce la legge.
Se allunghi la mano oltre la recinzione, diventa la legge ti punisce(in teoria)...
Altro esempio,
se tu ascolti il tuo vicino che, con delle radioricetrasmittenti discute delle cavolate fatte con l'amante, non sei punibile, se riferisci le info ad amici, non sei perseguibile,
se usi le info per ricattare il vicino.....ti serve un buon avvocato.........
questo perche nessuno ti vieta di utilizzare una radio che usi la stessa frequenza(quelle consentite da PT)
In sostanza, è l'uso che si fa delle connessioni che determina se sussiste il reato , non il suo uso...
Questo vale per le connessioni wireless e si applica a tutti gli usi in ambito domestico.
Se invece ci si pone il problema etico morale, allora son daccordo che sia sbagliato sfruttare risorse altrui....
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Per nulla d'accordo!

Postdi marlon » 15/10/07 16:40

Son per nulla d'accordo con quel che dici, Settanta!

La libera accessibilità ad un bene, nella quasi totalità dei casi, non presuppone che chi non ne è il legittimo proprietario possa impossessarne o anche solo usarlo per scopi suoi.
Ed il fatto che gli scopi siano leciti o meno non incide sulla fattispecie.

La macchina lasciata aperta, in luogo pubblico, non ti autorizza ad accendere la radio per sentire la musica.

Non confondiamo la stupidità (o la disinvoltura, o la mancanza di basi tecniche) del proprietario della linea per "autorizzazione implicita" ad usare qualcosa che non è tuo.
Non è come trovare qualcosa che qualcuno ha perso. E' proprio differente.

Se il proprietario è uno sprovveduto, pagherà le conseguenze giudiziali in caso di problemi (es.: la macchina la prende un minorenne e và a sbattere per strada).
Se c'è una norma contrattuale che implica l'adozione di un comportamento particolare (es.: criptare la linea o attivare una password, oppure non lasciare le chiavi nel quadro della macchina), il proprietario può essere in condizione di essere sanzionato o dall'Autorità o da coloro che gli hanno concesso - nel caso della linea - l'uso della stessa.

Ma è bene sottolineare che qui non è in discussione l'aspetto etico, bensì quello legale.
Ciò che non è tuo, tendenzialmente, non puoi usarlo.
Punto.

Il fatto che sia presente nell'etere pubblico un determinato segnale non ti fà automaticamente ottenere i diritti per sfruttarlo.
Le trasmissioni televisive criptate piovono sulle teste di tutti, ma non è che il semplice fatto di poterle ricevere, e di disporre di un hardware atto alla decodifica, ti dia diritto LEGALMENTE a vedere quei canali.
Eppure arrivano pure in casa tua.

L'esempio dell'albero è corretto, ma si tratta di leggi e giurisprudenza su oggetti "fisici" e già assodate da decenni.
Le linee Wireless mi sento più di assimilarle ad un segnale TV che non alle mele di un albero.
Se il ramo dell'albero ti può dare fastidio, ed il fatto di raccogliere il frutto può - se vuoi fare un ragionamento - ricompensarti del disagio, per roba fondamentalmente impercettibile le cose posono e devono essere diverse.


Le reti Wireless hanno semplicemente reso più accessibile e vulnerabile un dato servizio, ma se ci pensi anche chi possiede una rete cablata non è esente da questi problemi.

Pensa solo a chi ha uno switch FO in cantina, cui è attaccato il cavo EtherNet del legittimo proprietario (ai fini del ragionamento vale anche l'armadio di derivazione della linea telefonica...).
Il fatto che siano posti in un luogo del quale pure tu, in quanto condomino, hai libero accesso, non ti autorizza a collegarci una tua derivazione.

Così come il fatto che il vicino di casa abbia un'antenna sul tetto non ti autorizza, siccome il cavo coax scorre vicino alla tua finestra, ad attaccartici.
La cosiddetta servitù di passaggio non implica automaticamente l'estensione del "servizio", insomma.

Al momento non so citare alcuna legge in particolare, ma ne esistono.
Che poi ciascuno preferisca piegarle alle sue esigenze, motivando l'abuso con scuse di comodo ("arriva in casa mia senza che io lo voglia", "è lui che è una fava e non ha criptato il segnale", "so che ha una flat e la usa poco. Quindi non gli costa nulla" etc. etc. etc.) non sposta di un micron la questione.

Parere personale, sia chiaro! :)
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Postdi settanta » 15/10/07 20:37

come ho scritto sopra, io concordo sul fatto che sia illegittimo l'utilizzo delle connessioni altrui,
non puoi sapere a priori se questo uso comporterà delle spese per l'intestatario della linea, ma la legislatura in materia è assai scarsa e poco aggiornata, perciò ci si deve basare sulla normativa vigente, che è diversa dalle norme contrattuali fra azienda/privato ed è ben diversa da quello che noi riteniamo moralmente corretto...
La connessione etere è cosa ben diversa da un bene materiale,e aggiungo anche che l'auto a termini di legge, "non è propietà privata".
Aggiungo anche che l'utente della linea è chiamato a rispondere in solido in caso di illecito perpetrato con la sua linea,
mi spiego, se usano la tua linea per una truffa in rete,
sei chiamato a risponderne davanti alle autorita(presunto complice)...poi dimostrerai che eri in buona fede, ma
nel frattempo, subisci un procedimento.....
Perciò, evitare sempre di sfruttare le ingenuità altrui, ma
al tempo stesso, osservare sempre le regole di sicurezza al fine di impedire che altri ci mettano nei guai....


In conclusione, è sempre sbagliato scroccare la wifi,
ma non è reato collegarsi alla stessa.....
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Postdi numberinn » 16/10/07 01:12

discussione interessante...

(articoli tratti dal codice penale)

Art. 615 ter ha scritto:Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

(Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547)


Art. 617 quater ha scritto:Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita';
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

(Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547)


Art. 617 quinquies ha scritto:Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
(nota personale: se non sbaglio, collegarsi in rete fraudolentamente rende già il pc "un'apparecchiatua atta ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico")

2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

(Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547)



mi pare che restino fuori ben pochi dubbi :roll:
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Postdi settanta » 16/10/07 09:30

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche


Nella tua risposta cè la conferma a quanto ho scritto sopra,
non è reato l'uso della connessione se fuori dalla propietà,
vale il presupposto che se l'utente non mette in atto tutte le regole a garantire che non venga violata la connessione,
la stessa è di libero accesso.
Se poi viola le norme contrattuali(gestore telefonico), questo è illecito contrattuale e non penale.
Se ti limiti all'uso, manca il presupposto per il reato sopra citato....
Ripeto ancora, non è reato l'uso, ma il risultato che ne consegue, bolletta aumentata,spionaggio di dati,truffe in rete,ect.
Le radiocomunicazioni, sono materia complessa e con regole obsolete, solo in parte è stata aggiornata, ma
purtoppo non basta ancora per garantire di veder riconosciuto il propio diritto d'uso delle conn. wifi,
per ovvi motivi, fluttuano nell'aria.....
Potrei citare migliaia di esempi, ma credo che sia inutile proseguire........
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Postdi settanta » 16/10/07 09:58

questo forse aiuta a capire la differenza fra lecito e illecito.

"Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.


Protetto da misure di sicurezza

vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita

In sostanza, se l'utente della linea non si attiene alle norme di sicurezza, è tacitamente consenziente.
La prima regola è :
inserire sempre la password, questo è sufficente a ribaltare
la definizione da libero accesso a accesso protetto......
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Sarà...

Postdi marlon » 16/10/07 11:56

settanta ha scritto:
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Nella tua risposta cè la conferma a quanto ho scritto sopra,
non è reato l'uso della connessione se fuori dalla propietà

Bah!
A parete il fatto che a me sembra proprio il contrario di quanto affermi (quando ti colleghi, di fatto, non "intercetti"?), ma francamente continuo a non capire la tua protervia nel sottolineare il fatto che la linea sia "fuori dalla proprietà".

La cosa non tange, per come la vedo io.

"Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il testo mi sembra più che eloquente.

Le "cose private" che si trovano in "luogo pubblico" non diventano ipso facto di proprietà di chi le trova.

Ed il fatto di non attuare le normali regole di buon senso per tutelare la proprietà privata, non autorizza chichessia ad impossessarsi (o abusare) di "cose" (materiali o immateriali) delle quali non ha la titolarità.
Quella non è da intendersi come l'espressione di una "volontà tacita".

E' censurabile finché vuoi il fatto di non impostare una password o non criptare una linea.
Ed in caso di contenzioso, il fatto di non aver attivato queste semplici cautele metterà il titolare della linea in condizione di non potersi difendere di fronte all'autorità (finendo col dover rispondere in solido per l'eventuale uso illecito della stessa).

Ma da qui a dire che, siccome non ha criptato, io mi ci posso attaccare è davvero lunga!

Esempio 1:
La mia auto è assicurata contro il furto.
Il contratto prevede che io non la lasci mai aperta e/o con le chiavi nel quadro.
Se io non rispetto questa regola contrattuale, non avrò diritto al rimborso.
Ma chi dovesse prenderla commetterà lo stesso un furto.


Esempio 2:
Parcheggio la mia moto, la chiudo a chiave, ma lascio il casco appoggiato sul sedile.
Me ne dimentico...
Secondo il tuo ragionamento, il fatto di non averlo legato in alcun modo, siccome è su suolo pubblico, presuppone che chiunque lo possa prendere.
Peccato non sia così...

Ribadisco: la condotta poco responsabile del proprietario o dell'utilizzatore di un bene (es.: macchina è a noleggio) o servizio (Internet) non legittima alcuno ad approfittarsene.


Per concludere.

E' il "proprietario" della connessione a deciderne le modalità legali di fruizione, non certo l'utente della linea.
Se è previsto un canone, e qualcuno ci si attacca SENZA averlo pagato, commette un illecito.

Infine non è detto che sia sempre previsto che la linea sarà collegata ad un apparato Wireless; quindi potrebbe non esser stata "normata" questa eventualità.

Il fatto che il bene sia immateriale resta comunque irrilevante.


settanta ha scritto:e aggiungo anche che l'auto a termini di legge, "non è propietà privata".
Opperbacco!
Allora quando ci sarà da pagare la Tassa di PROPRIETA', potrò fargli leggere l'articolo del Codice che tu adesso mi citerai e sarò a posto!
Ma che bello! :)

Guarda che lo status di "bene mobile registrato" non esclude la proprietà!

(scusa la battuta, non voleva essere assolutamente offensiva, ma mi pare che la tua affermazione sia un pelino "forte", non trovi? ;) )

settanta ha scritto:Potrei citare migliaia di esempi, ma credo che sia inutile proseguire........

Col massimo rispetto, e d'accordo (im parte) sul fatto che sia inutile proseguire, ma perché qualche esempio calzante non ce lo fai? ;)
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Postdi gunter » 16/10/07 12:30

Completamente d'accordo con marlon, ma come è ovvio le leggi vengono interpretate e ognuno può vedere qualcosa di diverso.
In questo caso però sorge anche un'altro problema che per legge è reato l'estensione su suolo pubblico di una rete privata. L'esempio più lampante sono le reti fon che in italia non è possibile legalmente utilizzare. In buona sostanza è in torto colui che usufruisce abusivamente della rete altrui (che sia protetta o meno è indifferente in quanto contrattualmente io ho la potestà di impedire ad altri l'uso della mia rete, quindi si necessita di permesso) sia quello che fa uscire dai propri muri di casa la rete.
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Postdi settanta » 16/10/07 13:34

Devo fare una premessa, per applicare una legge, devono esserci i presupposti.
non sempre quello che a noi sembra sbagliato (illegale) lo è,
o meglio,servono i presupposti per configurare il reato,
intercettare per la legge vuol dire fare uso fraudolento di apparecchi di radio intercettazione, cioè non autorizzati, il modem lo è,
le sue frequenze anche,
non sarebbe materialmente possibile offrire una frequenza ad ogni utente.
Oppure, Utilizzare il modem liberamente venduto per intercettare le trasmissioni di PS ect, oppure per entrare in una rete bypassando le protezioni per ottenere dati in maniera fraudolenta.
Modificare il modem per rilevare frequenze non autorizzate
,ect. ect ect.
Ecco perche esiste la password e sistemi di cifratura certificati, se non certificati non hanno valore giuridico,
o almeno tocca all'utente dimostrare il contrario.


L'automobile non e sottolineo non
è propietà privata, e questo lo stabilisce la legge e migliaia di sentenze in cassazione di ricorsi presentati da persone che come te credevano erroneamente che lo fosse.

Se ti fregano l'auto, è furto, questo è naturale,
ma se ti fregano l'auto con le chiavi nel quadro che "tu"
hai lasciato,rimane il furto,ma va aggiunta l'omessa custodia (del propietario)di veicolo a motore(non propietà privata),
se l'auto viene usata per un furto, il magistrato, valuterà se esistono i presupposti per accusarti di complicità,
bada bene, se esistono i presupposti, mancata denuncia ect.
Poi son cavoli tuoi dimostrare di essere in buona fede.
Riguardo al pagamento del bollo, sei arrivato tardi, una circolare ha chiarito subito quale sia l'interpretazione
del testo.
L'auto la paghi tu, ma lo stato si riserva il diritto di regolamentare l'uso a suo piacimento, perciò paga rassegnato.....
.

In buona sostanza è in torto colui che usufruisce abusivamente della rete altrui (che sia protetta o meno è indifferente in quanto contrattualmente io ho la potestà di impedire ad altri l'uso della mia rete, quindi si necessita di permesso) sia quello che fa uscire dai propri muri di casa la rete.


ho la potestà di impedire ad altri l'uso della mia rete

La legge ti dà questo diritto, se tu non ne fai uso, non puoi pretendere che lo stato supplisca a questa tua mancanza....

é sempre in torto chi sfrutta ingenuità altrui, ma essere in torto ed essere perseguiti e condannati sono due cose diverse.

I phoneros in italia hanno vita dura perche i gestori obbligano i contraenti di utenze a non subaffittare la linea,
perciò subentra una querela di parte(gestore) per violazione delle norme contrattuali, approfittando del fatto che manca una vera legislazione che regolamenti lo specifico caso, ma tante leggi che messe insieme creano confusione e vanno a vantaggio di chi meglio le sa sfruttare(senza fare nomi)..

i phoneros pagano per accedere alla linea,
e se pagano, i presupposti cambiano, subentrano altre leggi in materia,(commerciali,fiscali,ect)
ma allo stesso tempo non ti vieta di permettere al tuo vicino di casa di connettersi gratuitamente alla tua
linea, se poi sei consenziente o meno, questo spetta a testabilirlo,non al gestore......
In conclusione, non basta un solo articolo per punire un delitto, devono esserci i presupposti(altre leggi,leggine,modifiche,circolari,ect) per sostenere l'accusa specifica...
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Postdi marlon » 16/10/07 13:42

Non voorei dire una sciocchezza (ne dico tante... :D ), ma mi pare che da qualche tempo in qua esistono leggi che - limitatamente a certe frequenze ed impieghi - liberalizzano l'estensione di reti a luoghi pubblici.

Un ponte radio per estendere una LAN da un palazzo all'altro (anche distanti qualche chilometro), a certe condizioni di impiato, non dovrebbe richiedere preventivi nulla osta dell'Autorita.

Sull'attivazione di Hot Spot "volutamente pubblici" non so dire cosa occore per essere in regola.
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Postdi settanta » 16/10/07 14:01

Un ponte radio per estendere una LAN da un palazzo all'altro (anche distanti qualche chilometro), a certe condizioni di impiato, non dovrebbe richiedere preventivi nulla osta dell'Autorita.


esatto, puoi estendere la wifi come vuoi,
ma devi rispettare alcune norme molto semplici.
Potenza max del segnale inferiore a un dato valore xxx,
distanza da apparecchi radioelettrici,ect.
Non creare disturbi o interferenze con altri ponti radio.
Usare solo materiale autorizzato e non modificato,
e altra cosa fondamentale, non devono sussistere i presupposti di rete pubblica,
come un hotspot,che necessita di autorizzazioni specifiche in quanto la struttura è concepita con apparecchi ad hoc e per un uso regolato da aziende concessionarie(gestori).
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Mah!

Postdi marlon » 16/10/07 14:59

settanta ha scritto:L'automobile non e sottolineo non
è propietà privata, e questo lo stabilisce la legge e migliaia di sentenze in cassazione di ricorsi presentati da persone che come te credevano erroneamente che lo fosse.

Settanta, porta pazienza.
Non vorrei sembrasse una discussione polemica tra me e te, perché (almeno per quel che mi riguarda) cerco solo di capire il vero senso delle tue affermazioni.

E, nonostante sia palesemente Off Topic (semmai spostiamoci altrove, ma non credo richieda molto spazio) vorrei capire questa faccenda dell'auto "non proprietà privata".

L'auto, come pure altri mezzi mobili, è un bene registrato.
Quando la compro non ne acquisisco semplicemente il possesso ma pure la proprietà. Infatti oltre alla carta di circolazione ti viene rilasciato l'apposito certificato (di proprietà).
E poi c'è la questione della tassa di proprietà (ironicamente, ed amaramente, sorrido a quel che giustamente mi scrivi: non c'è scampo!!! :) ).

Posso usarla come pegno (garanzia) e posso farne l'uso (lecito) che più mi aggrada.

Posso tenerla rinchiusa in un garage, prenderla a martellate, smontarla completamente.

Quando me la rubano posso fare istanza di "perdita di possesso", in quanto non ne ho più il possesso materiale, mentre la proprietà resta a mio carico.
E se essa viene usata per delinquere, essendo io quello iscritto nel campo "proprietario" dei vari registri pubblici, è me che vengono a cercare.

Posso anche trasferirne la proprietà, seguendo le leggi ed i regolamenti in vigore. E fatto questo passaggio il proprietario non sarò più io.

E' tanto mia, che se non pago le tasse (o un debito) lo stato (o il creditore) può rivalersi pure su di essa in quanto "mio bene".
Possono persino confiscarla e metterla all'incanto.

Se io ne fossi solo il possessore, tutto questo non potrebbe succedere.

Non riesco a ricordare alcuna sentenza nella quale un'auto viene considerata un bene "non privato".
In realtà non riesco ad immaginare cosa altro potrebbe essere... :neutral:

Il fatto che lo Stato possa regolamentare in varia misura l'impiego che ne faccio, limitandomene anche totalmente l'uso, non cambia le cose.

Per tanti oggetti esistono delle regole che vanno rispettate.
Su di un tuo terreno "non edificabile" non puoi costruire.
E se intervieni su alcuni parametri meccanici o tecnici di un'auto puoi uscire dai limiti dell'omologazione e perdere la possibilità di circolare per la strada.
Tuttavia puoi sempre venderla (anche manomessa...) e - ribadisco - trasferirne la proprietà.

Al di là di tutto questo: se non sei proprietario tu, che l'hai comprata e sei registrato come tale, chi lo sarebbe?
La fabbrica?
Lo Stato?

E se tu la esporti in Australia?

Per favore,
tanto per far capire ad una testa durissima come la mia che quel che sostieni è basato su concretissime fondamenta,
mi metteresti per cortesia qualche link o riferimento "assolutamente attendibile"?

Perché a me la cosa non torna davvero...

Tra le altre definizioni, il De Mauro, alla voce "Proprietà" scrive testualmente:

3a TS dir., diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e secondo gli obblighi fissati dalla legge: diritto di p., tutela, violazione della p., vincoli, limiti della p.; acquisto, cessione, trapasso di p.
. . .
3c AU estens., ogni bene di cui si goda e si disponga in modo pieno ed esclusivo: p. mobiliare, immobiliare, fondiaria


E la definizione giuridica combacia perfettamente.

settanta ha scritto:ma allo stesso tempo non ti vieta di permettere al tuo vicino di casa di connettersi gratuitamente alla tua
linea, se poi sei consenziente o meno, questo spetta a testabilirlo,non al gestore......
In conclusione, non basta un solo articolo per punire un delitto, devono esserci i presupposti(altre leggi,leggine,modifiche,circolari,ect) per sostenere l'accusa specifica...

Sì d'accordo su tutto.
Ma qui non stiamo accusando nessuno.
Non dobbiamo punire alcun delitto.
Stiamo discettando a livello teorico e basta.

Badiamo ai fatti.
In una situazione-tipo, il provider ti assegna una linea.
Tu hai diritto ad usarla a fronte del pagamento del canone.

Sul contratto può esserci scritto che tu ne puoi fare un uso esclusivo (tu e il tuo gruppo famigliare) oppure non essere specificato nulla.

Nel secondo dei casi, se tu vuoi (esplicitamente) puoi dire al tuo vicino di casa che si attacchi pure.
Questa è una scelta tua e legittima.
La legge non vincola la cosa ed il contratto non ne parla.
Via libera!

Se però il vicino si attacca di sua iniziativa, senza che tu lo sappia, la faccenda cambia.

Da qui a dimostrare la perseguibilità della condotta ne corre ancora parecchia di strada, ed entrano in gioco le questioni cui tu accenni.
Ma a livello di legge non puoi attaccarti alla linea di qualcun'altro senza avere non solo il suo permesso ma eventualmente anche quello di chi a lui la linea la fornisce.

Saludos!
marlon
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Postdi settanta » 16/10/07 15:27

Ma a livello di legge non puoi attaccarti alla linea di qualcun'altro senza avere non solo il suo permesso ma eventualmente anche quello di chi a lui la linea la fornisce.


hai ragione,
ma il collegamento è automatico, tu non puoi sapere se è la tua linea o quella del vicino(oppure fai finta di non saperlo),
ma se leggi attentamente il testo completo, scoprirai che
è fatto obbligo di attuare tutte le protezioni fornite per impedire che l'accesso avvenga, se non lo fai accetti tacitamente che un altro sfrutti la tua connessione...
Questo problema deriva dal fatto che i modem usano sitemi e frequenze standard, sarebbe impossibile creare una legge con tutte le variabili di ogni singolo caso di connessione.
Se tu non impedisci, accetti...questo vale sia per un modem che per qualche altro migliaio di situazioni....
Un hardisk è come una bella donna,
prima o poi ti molla.
Per non vivere di soli ricordi,
salva i dati su dvd.....
settanta
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