Moderatori: Dylan666, piercing
settanta ha scritto:se le protezioni sono disattive,spetta all'intestatario della linea dimostrare la frode.
Art. 615 ter ha scritto:Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Art. 617 quater ha scritto:Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita';
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
(Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Art. 617 quinquies ha scritto:Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
(nota personale: se non sbaglio, collegarsi in rete fraudolentamente rende già il pc "un'apparecchiatua atta ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico")
2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
(Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
"Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
settanta ha scritto:Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Nella tua risposta cè la conferma a quanto ho scritto sopra,
non è reato l'uso della connessione se fuori dalla propietà
"Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Opperbacco!settanta ha scritto:e aggiungo anche che l'auto a termini di legge, "non è propietà privata".
settanta ha scritto:Potrei citare migliaia di esempi, ma credo che sia inutile proseguire........
In buona sostanza è in torto colui che usufruisce abusivamente della rete altrui (che sia protetta o meno è indifferente in quanto contrattualmente io ho la potestà di impedire ad altri l'uso della mia rete, quindi si necessita di permesso) sia quello che fa uscire dai propri muri di casa la rete.
ho la potestà di impedire ad altri l'uso della mia rete
Un ponte radio per estendere una LAN da un palazzo all'altro (anche distanti qualche chilometro), a certe condizioni di impiato, non dovrebbe richiedere preventivi nulla osta dell'Autorita.
settanta ha scritto:L'automobile non e sottolineo non
è propietà privata, e questo lo stabilisce la legge e migliaia di sentenze in cassazione di ricorsi presentati da persone che come te credevano erroneamente che lo fosse.
settanta ha scritto:ma allo stesso tempo non ti vieta di permettere al tuo vicino di casa di connettersi gratuitamente alla tua
linea, se poi sei consenziente o meno, questo spetta a testabilirlo,non al gestore......
In conclusione, non basta un solo articolo per punire un delitto, devono esserci i presupposti(altre leggi,leggine,modifiche,circolari,ect) per sostenere l'accusa specifica...
Ma a livello di legge non puoi attaccarti alla linea di qualcun'altro senza avere non solo il suo permesso ma eventualmente anche quello di chi a lui la linea la fornisce.
musica o canzoni in modo legale Autore: pikachu1955 |
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