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Garanzia di 24 mesi

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Garanzia di 24 mesi

Postdi RaigherCN » 21/10/02 15:24

Molte persone mi chiedono come funzioni e cosa sia la garanzia di 24 mesi che da febbraio 2002 è entrata in vigore, in effetti proprio chi opera nel settore e dovrebbe esserne al corrente alla fine è il primo a creare ulteriore confusione, per cui qui sotto vi metto un sunto di come funziona la suddetta garanzia. se qualcuno di voi poi vuole il decreto legislativo mi scriva che glilo mando in formato pdf.

in breve, il venditore finale deve dare al cliente 24 mesi di garanzia standard, unica richiesta che il difetto venga comunicato entro 2 mesi dalla scoperta. Il venditore finale ha poi diritto di rivalersi sulla casa o sul suo fornitore per il risarcimento del danno se sceglie il suo fornitore, questi a sua volta risale la catena, nessun fornitore può rifiutare il risarcimento del danno a meno che il compratore (sia commerciante, sia cliente finale) abbia per iscritto rinunciato al suddetto diritto. Ipotesi questa alquanto suicida a meno che il fornitore la ripaghi in qualche modo. dal 30 giugno 2002 questa norma si applica anche a quei prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Per quanto riguarda i monitor e sopratutto i monitor a cristalli liquidi, che che spesso hanno dei pixel difettosi (di solito il produtto dichiara che entro 3 pixel ravvicinati o 5 sparsi, non è considerato difetto), la legge dice esplicitamente che se il difetto è lieve e la riparazione o sostituzione eccessivamente onerosa non è possibile per il cliente chiedere la risoluzione del contratto o al sostituzione con prodotto analogo nuovo nemmeno negli 8 giorni di tempo, dopo l'acquisto, in quanto, diritto non riconosciuto dalla garanzia e dalla legge ma se non viene specificato per iscritto al cliente, nel contratto di vendita o nel semplice foglio di commissione, l'eventualità della possibile presenza di tale di difetto, il cliente ha diritto a chiedere una congrua riduzione di prezzo.

spero che questo topic possa di essere di qualche aiuto.
ciao
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Postdi piercing » 21/10/02 20:54

dal 30 giugno 2002 questa norma si applica anche a quei prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova legge


Spieghi meglio questo punto?

Io ho già fatto valere questa norma per un'acquisto di un prodotto difettoso, in cui il venditore rimandava la garanzia al prduttore/importatore; devo dire che non è stato semplicissimo... e sono giunto fino al Giudice di Pace... solo a quel punto il venditore ha aperto le orecchie...

Meglio tardi che mai... ;)

Faccio notare una cosa... che questa legge non esclude la garanzia del produttore... ma aggiunge in parallelo ad essa una nuova garanzia fino ad oggi ignorata... si può scegliere quale delle due far valere insomma...
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Postdi RaigherCN » 21/10/02 22:24

Si può sempre scegliere quale delle garanzie o parti di esse far valere, nel caso di prodotti che hanno sempre avuto 12 mesi di garanzia della casa (nel rispetto delle norme Italiane) oltre alla garanzia di 12 mesi appunto c'è una copertura di 12 mesi successivi (si arriva così a 24) fornita dal venditore. Nel tuo caso c'è voluto un giudice di pace per far valere la tua ragione perchè i fornitori di hardware da un lato non sono preparati e informati e dall'altro alto sono investiti ora più di prima di una quantità di grane che nemmeno immagini. Fino a ieri, quando un cliente riportava un prodotto difettoso in garanzia standard 12 mesi il fornitore poteva o sostituirlo al cliente e per poi rimandare il prodotto indietro per la scala di fornitori fino al produttore e aspettare il ritorno del prodotto (se passato in garanzia ndr.) e di solito il tempo più o meno è di 4 o 5 mesi con conseguente svalutazione e perdita di denaro, oppure poteva attivare la procedura per conto del cliente ed in questo caso era il cliente ad aspettare che il prodotto gli fosse sostituito o riparato (anche appunto 4 o 5 mesi). Oggi non è più così il cliente fa sempre riferimento al venditore in quanto è lui a dargli la garanzia secondo legge e questo comporta per il venditore oneri effettivamente eccessivi a fronte di un margine medio del 10/12% è chiaro quindi il perchè che il venditore cerchi di far ricadere ogni volta che può la responsabilità sulla casa sopratutto sui prodotti che godono di 3 anni di garanzia. Dal 30 giugno poi questa legge viene applicata non solo sui prodotti immessi sul mercato adalla data di entrata in vigore della legge ma anche su quelli immessi prima per esempio gennaio 2002 che sono rimasti a parte per qualche mese per dare modo di poterli smaltire (chissa poi perchè) per tanto se oggi uno compra un prodottoprodotto e distrubioto per esempio a natale 2001 gode comuqneu di garanzia di due anni. Temenini inferiori devono essere accettati esclusivamente per iscritto per tanto se io ho un commerciante che mi propone un prodotto con garanzia un anno in cmabio dello sconto o dell'aggiunta di un altro prodotto se interessato devo firmare per iscritto la rinunzia a parte del mio diritto di garanzia, pena nullità dell'accordo. Prendiamo ad esempio i masterizzaotri Yamaha, la casa scrive in garanzia che il prodotto ha garanzia un anno ma se venduto dopo essere uscito di produzione da solo sei mesi, usando come scusa l'impossibilità a fornire un prodotto identico (la legge dice identico o e ripeto o superiore) la yamaha commette un illecito secondo al normativa italiana e lo commetteva pure prima, in realtà la norma era valida solo se la casa richiedeva una registrazione della garanzia e e relativa clausa ed il cliente non contestava la clausola stessa, in pratica loro contavano che il 99% degli utenti non avrebbero fatto causa per un masterizzatore. Indubbiamente la nuova legge appesantisce una situazione già difficile per il venditore finale ma la legge e legge è il compratore ha i suoi diritti. Dispiace solo che il legislatore, spesso incopetente, invece di stabilire che le case dovevano per legge dare due anni di garanzia standard ha creato un simile pastrocchio. Comunque chi avesse problemi prò rivolgersi ad un giudice di pace.
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