Spamming: reato penale?
Consulente Legale Informatico scrive:
Dal primo gennaio 2004 entrerà in vigore il Codice di protezione dei dati personali: il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali...
Con il termine spamming si indica la tecnica di invio di messaggi di posta elettronica non richiesti ai fini commerciali. Lo spamming causa ovviamente costi all’utente nonché sottrazione di tempo in quanto deve discernere le e-mail di interesse rispetto a quelle di mera comunicazione commerciale o promozionale, senza poi considerare che lo spamming spesso provoca intasamento del canale di trasmissione.
Riassumendo i principi stabiliti dal Garante sino ad oggi mediante pronunce inerenti lo spamming, si può in sintesi ritenere che: è soggetto all’applicazione della privacy ed equivale a spamming l’invio di messaggi anche da parte di persone fisiche quando si tratti di comunicazione sistematica; l’invio di e-mail commerciali indesiderate dovrebbe essere possibile solo qualora il destinatario abbia precedentemente acconsentito a ricevere tali messaggi ed infine, la presenza di un indirizzo e-mail di una persona su un sito internet non autorizza le aziende, per il solo fatto di essere pubblico, ad utilizzarlo per inviare pubblicità, in quanto internet non equivale ad elenco pubblico. In materia specifica di spamming, il Codice interviene in particolare su due voci aventi ad oggetto le comunicazioni indesiderate ed il direct marketing, rispettivamente disciplinati dagli artt. 130 e 140.
In merito alle comunicazioni commerciali, il Codice stabilisce che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta è consentito con il consenso dell’interessato.
Tale disposizione si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le suddette finalità mediante posta elettronica, sms, mms o altro. Se il titolare del trattamento utilizza, ai fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, informato, non rifiuti inizialmente o successivamente, tale uso.
È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni a scopo promozionale effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale lo stesso mittente possa esercitare i diritti previsti dal Testo Unico. Mentre in merito al direct marketing, il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni...