Cassazione: Non c'è obbligo di registrazione al Tribunale per i blog
Dovranno iscriversi come testata giornalistica solo se intendono chiedere il finanziamento pubblico. Sentenza storica: Ruta, condannato in primo grado e in appello per il reato di stampa clandestina, assolto con formula piena.
Per i notiziari web e per i blog diffusi su internet non c'è alcun obbligo di registrazione al Tribunale come testata giornalistica: ciò è necessario solo se intendono chiedere il finanziamento pubblico previsto dalla legge sull'editoria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza di assoluzione del giornalista e saggista Carlo Ruta, autore di un blog che era stato condannato per il reato di stampa clandestina. Il punto è chiarito dalla motivazione della sentenza, appena pubblicata.
Nel 2008 e poi nel 2011, in appello, la condanna di Ruta aveva suscitato apprensione e proteste nel mondo del web. La questione è stata ora chiarita in senso generale, perché la sentenza con la quale la III Sezione penale della Corte di Cassazione , il 10 maggio 2012, ha assolto con formula piena «il fatto non sussiste» il saggista Carlo Ruta, farà giurisprudenza...
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- [18/09/12] Cassazione: siti e blog non vanno registrati