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Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione
Secondo il Garante della privacy non basta fornire una sintesi scritta dei contenuti
La registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all'interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente che l'azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.
Lo ha stabilito il Garante privacy accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l'attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del "verbal ordering", ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale.
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