Software copiato? E allora?
Una sentenza manifesta quel comune sentire che non considera l'utilizzo di copie di software come comportamenti che suscitano un elevato allarme sociale da sanzionare penalmente
Roma - Con la sentenza n. 145 del 31.3.2005 il Tribunale di Bolzano ha affrontato il problema, a lungo dibattuto in dottrina e giurisprudenza, che concerne il reato di cui all'art. 171 bis della legge 22.4.1941, n. 633, in materia di detenzione di software su supporto non originale o senza possesso di licenza, comportamenti non idonei a provare una provenienza illegittima.
In virtù della legge n. 248 del 18.8.2000, che ha modificato la precedente legge sul diritto d'autore, è stata avvertita l'esigenza di garantire una particolare tutela in capo alle "software house" in tema di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore.
Da una lettura attenta della nuova disposizione riguardante l'art. 171 bis, possiamo notare che la principale novità consiste nella volontà del legislatore di cambiare l'originario termine "fine di lucro" in un più ampio "fine di profitto".
continua news tratta da punto-informatico.it
- [14/09/09] Quando è legale copiare CD
- [11/10/04] P2P, Grokster e StreamCast in tribunale