Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce
2. Il limite temporale della consegna
Si ricorda che per il nostro codice civile il contratto “ha valore di legge” tra le parti, per cui, salvo ipotesi di inderogabilità normativa (si pensi a clausole contrarie all’ordine pubblico od a norme c.d. imperative), i contraenti hanno la facoltà di regolare autonomamente i propri rapporti.
Se nel contratto nulla è previsto, ovvero se l’accordo contiene clausole generiche non direttamente operative, dovrà guardarsi se esiste una disciplina legislativa specifica.
Nel nostro caso la disciplina specifica è costituita dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 – il quale armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti (art.1).
Più precisamente, il “Codice del consumo” predispone delle norme specifiche in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (artt. 45 e ss.) tra cui, a livello interpretativo, possono farsi rientrare anche quelli stipulati on-line. Per completezza si precisa che il codice medesimo prevede una norma specifica per il commercio elettronico (l’art. 68), ma, a ben vedere, questa si limita a confermare la diretta applicabilità del codice anche a tale fattispecie (del commercio elettronico), in combinato disposto con il Decreto legislativo n. 70/2003 che, di fatto però, non rileva per il quesito da cui siamo partiti.
Ciò detto, ed individuato il corpo normativo di interesse, quel limite temporale che stavamo cercando lo ritroviamo all’art. 54 – Esecuzione del contratto – laddove esplicitamente afferma che:
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
In sostanza, entro trenta giorni dalla trasmissione dell’ordinazione da parte del consumatore, che normalmente coincide nel commercio elettronico con la data di pagamento, il professionista ha due opzioni: o esegue l’ordinazione, spedendo la merce, o rimborsa il cliente. Come si dice, tertium non datur, ovvero non ci sono altre possibilità, salvo ipotesi di impossibilità sopravvenuta o di circostanze che escludono la colpa del venditore.
Con ciò crediamo di aver risolto la prima problematica.
Più complessa e tecnica è la risposta al secondo profilo, attinente alle forme di tutela del consumatore a fronte dell’inerzia del professionista.
I concetti giuridici – detti, in senso tecnico, “istituti” - che rilevano sono quelli di recesso e risoluzione per inadempimento del contratto.
Qualche volta trattasi di istituti, non a torto, non ben distinti. Senza entrare nella disquisizione giuridica del confine logico sussistente tra di loro nell’ipotesi di contratti ad effetti reali come quello esaminato della compravendita, con un buon margine di approssimazione possiamo dire che il recesso è la facoltà accordata alle parti, dal contratto o dalla legge, di sciogliere il vincolo giuridico che si crea con il contratto medesimo.
1. L'inquadramento della fattispecie: obblighi e diritti
2. Il limite temporale della consegna
3. Il recesso
4. L'inadempimento e la risoluzione
5. La risoluzione di diritto
0 commenti a "Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce":
Sinceramente ho acquistato un Nokia N70 e non ho avuto problemi.
ho acquistato un portatile da 1300 euro e speso altri 300euro per un avvacato e
mi dicono che non c'è nulla da fare. fantastico vero!!!
son certo che la mall team si è arricchita. meglio che non incontri mai i
titolari perchè me li mangio: DELINQUENTI rovina Italia!!!
Mallteam di Bari: dopo l'acquisto di una macchina per foto andato a buon fine,
vi ho acquistato on-line un pc portatile da 600 %u20AC, in novembre 2006; il pc
non mi è mai arrivato, nè alcun rimborso; praticamente irraggiungibili per
telefono e per posta ordinaria, dopo mesi di attesa, mi hanno beffardamente
risposto che per loro l'ordine era evaso e che non avevo più diritto a nulla. Un
avvocato consultato mi ha sconsigliato di procedere perchè avrei rischiato di
spendere e di non ottenere nulla.
Alla fine devo dire grazie alla società che gestisce la mia carta di credito
"Targa" che mi ha rimborsato. Non so se loro siano riusciti a rivalersi sulla
Mallteam con i loro avvocati.
Sconsiglio vivamente di acquistare alla Mallteam; casi come il mio, a quanto
pare sono moltissimi.
sinceramente nn me ne ciava na gran sborada e colui che ha acquistato un portatile a 1300 euro xe un coion!!