Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce
1. L'inquadramento della fattispecie: obblighi e diritti
E-Commerce indiretto: tutele possibili del consumatore a fronte della mancata consegna della merce.
di Avv. Francesco Mangiaracina, responsabile di Teutas – Law and Technology Journal per pc-facile.com e Teutas.
Le vendite on-line di beni o servizi sono in forte espansione, anche nel nostro Paese. In grandi linee, le caratteristiche peculiari di tale sistema di acquisto risiedono nel fatto che il consumatore si collega al portale del “professionista” (per usare una terminologia adottata dal “Codice del consumo”, di cui si dirà di seguito *(nota 1), sceglie il prodotto da cataloghi on-line e lo paga. Dopo il pagamento il consumatore riceverà il bene direttamente on-line (se la natura del prodotto lo consente, ed in questo caso si parla di commercio elettronico diretto), oppure dovrà attenderne la consegna da parte del professionista stesso o di uno spedizioniere (c.d. commercio elettronico indiretto).
Prendendo le mosse da un recente caso di cronaca, senza tuttavia entrare nel merito specifico della questione, potrebbe però accadere che il professionista non provveda a spedire la merce. Si tratta di casi sporadici, ma possibili. Quali sono allora i mezzi di tutela del consumatore? Come comportarsi in questa situazione?
Si premetta che il tema delle azioni esercitabili a fronte dell’inadempimento altrui rappresenta un argomento complesso e delicato se trattato in profondità. Tuttavia, la natura del presente lavoro, consiglia di cercare un approccio più pragmatico, cercando di dare un orientamento di massima, semplice e comprensibile, anche se, necessariamente, non esaustivo.
Prima di tutto occorre chiarire un concetto: quando si acquista un bene on-line si stipula un vero e proprio contratto di compravendita. Per molti aspetti, le particolarità del commercio elettronico si limitano al mezzo con cui si addiviene all’accordo (il contratto è tipicamente un accordo, concluso telematicamente), mentre l’effetto è essenzialmente lo stesso: la stipula, appunto, del contratto di compravendita *(nota 2).
Ciò precisato, tale contratto, salvo eccezioni che nel caso di specie non dovrebbero rilevare *(nota 3), obbliga il professionista a immettere il consumatore nel possesso del bene che quest’ultimo ha acquistato e pagato.
In sostanza con l’accordo “passa”, all’istante, la proprietà del bene, mentre per ottenerne il possesso l’acquirente deve attendere che il professionista si attivi, adempiendo ad un suo preciso obbligo.
Occorre ora capire quando ciò debba avvenire, ovvero qual è il limite temporale entro cui il professionista deve adempiere a tale obbligo e quali sono le conseguenze se non si attiva in tal senso.
Sotto il primo profilo è necessario guardare prima di tutto al contratto medesimo, ovvero alle condizioni di vendita che di solito la società di e-commerce predispone e fa accettare telematicamente (c.d. contratto point and click) al consumatore al momento dell’acquisto. Spesso le condizioni di vendita sono presenti sul sito internet del venditore e sono liberamente accessibili.
Nota 1: “Il Codice del consumo”, di cui al Descreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definisce “professionista” la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Nota 2: Per una disamina più approfondita su alcune particolarità dei contratti telematici si rinvia ad Antonella De Masi, L'individuazione del foro competente per i contratti conclusi on line - fori generali in Teutas.it.
Nota 3: Come nel caso di vendita di cosa futura ed altre forme di compravendita ad effetti obbligatori.
- [12/06/12] Sospensione per EMG/Marygame?
- [21/07/07] Caso Elitel: Tribunale di Milano riserva di decidere
- [05/09/05] Gli Rss sono illegali?
1. L'inquadramento della fattispecie: obblighi e diritti
2. Il limite temporale della consegna
3. Il recesso
4. L'inadempimento e la risoluzione
5. La risoluzione di diritto
4 commenti a "Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce":
Sinceramente ho acquistato un Nokia N70 e non ho avuto problemi.
ho acquistato un portatile da 1300 euro e speso altri 300euro per un avvacato e
mi dicono che non c'è nulla da fare. fantastico vero!!!
son certo che la mall team si è arricchita. meglio che non incontri mai i
titolari perchè me li mangio: DELINQUENTI rovina Italia!!!
Mallteam di Bari: dopo l'acquisto di una macchina per foto andato a buon fine,
vi ho acquistato on-line un pc portatile da 600 %u20AC, in novembre 2006; il pc
non mi è mai arrivato, nè alcun rimborso; praticamente irraggiungibili per
telefono e per posta ordinaria, dopo mesi di attesa, mi hanno beffardamente
risposto che per loro l'ordine era evaso e che non avevo più diritto a nulla. Un
avvocato consultato mi ha sconsigliato di procedere perchè avrei rischiato di
spendere e di non ottenere nulla.
Alla fine devo dire grazie alla società che gestisce la mia carta di credito
"Targa" che mi ha rimborsato. Non so se loro siano riusciti a rivalersi sulla
Mallteam con i loro avvocati.
Sconsiglio vivamente di acquistare alla Mallteam; casi come il mio, a quanto
pare sono moltissimi.
sinceramente nn me ne ciava na gran sborada e colui che ha acquistato un portatile a 1300 euro xe un coion!!