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Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce - news originale

Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce

Condividi:         ale 28 Marzo 07 @ 09:15 am

3. Il recesso

Molto spesso, il recesso si caratterizza per il fatto che il suo esercizio non richiede motivazioni e procedimenti particolari *(nota 4): se tale facoltà è accordata dalle fonti richiamate (legge o contratto) è sufficiente che la parte che ne può beneficiare comunichi all’altra la volontà di avvalersene.
L’effetto sarà quello, quindi, di eliminare gli obblighi reciproci delle parti, le quali saranno obbligate solo a restituire quanto già ricevuto (salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1373 c.c. per i contratti che prevedono un esecuzione continuata o periodica).

Può accadere che il diritto di recedere abbia un “prezzo”: un esempio è quello della caparra confirmatoria, ovvero quello del corrispettivo per il recesso previsto dall’articolo 1373 c.c., comma terzo. In questi casi una, o tutte e due le parti, “si creano contrattualmente il diritto” di non adempiere le proprie obbligazioni, ma, per converso, l’esercizio di tale facoltà comporta l’obbligo di pagare qualcosa all’altra parte. Trattasi, tuttavia, di ipotesi che devono essere preventivamente previste.

Come si capirà, anche in questo caso, quindi, occorre guardare al contratto, per vedere se e come è disciplinato il diritto di recesso.
Si precisa, tuttavia, che il codice del consumo prevede una disciplina anche del diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e che, per di più, la tutela offerta al consumatore è da ritenersi di natura imperativa, non derogabile tramite accordo.

In determinate ipotesi, infatti, il legislatore si preoccupa di tutelare in maniera assoluta, per così dire, situazione giuridiche particolarmente rilevanti, eventualmente accordando ad una parte contrattuale considerata “debole” una tutela rafforzata. Uno di questi casi è, appunto, la disciplina sul recesso del consumatore contenuta nel Codice del consumo che necessita quindi di essere considerata.
Per esigenze di sintesi, non è possibile in questa sede addentrarci nei particolari di tali disposizioni (si vedano, in particolare, gli artt. da 64 a 67). Ci limitiamo ad una evidenziazione dei profili maggiormente rilevanti, ovvero:

* il consumatore ha diritto di recedere entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dei beni acquistati, senza penalità e senza specificare alcun motivo (artt. 64 e 65);
* il diritto di recesso si esercita mediante invio di una comunicazione al professionista, con cui si esplicita la volontà di recedere dal contratto (art. 64);
* il professionista è tenuto al rimborso del prezzo pagato dal consumatore entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui il consumatore si esprimeva la volontà di recedere (art. 67);
* il professionista che non rimborsa il prezzo versato dal consumatore, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque (art. 62).

Quello che preme qui sottolineare, è che normalmente, il recesso funziona come una “via di uscita” dal contratto che non prevede fasi giudiziali e che lascia indenni le parti, salvo gli obblighi accessori sopra menzionati. Difatti, la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 206/2005 non è legata all’esercizio del recesso, ma semplicemente, alla violazione, da parte del professionista, di una condotta imposta dal Codice del consumo a tutela del consumatore *(nota 5). In altre parole, l’accordo tra le parti può servire sia a costituire il contratto, sia a prevedere delle ipotesi, logicamente e cronologicamente successive *(nota 6), per far perdere effetto al contratto medesimo. Il tutto segue la normale vita del patto raggiunto, senza la necessaria intercessione di un giudice.

Nota 4: Il limite imposto dall’art. 1373 c.c. al recesso unilaterale, possibile soltanto “finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”, è derogabile in virtù dell’ultimo comma dell’articolo medesimo
Nota 5: Tanto è vero che si tratta di una sanzione amministrativa.
Nota 6: Altrimenti avremo ciò che in diritto si chiama “simulazione” o “riserva mentale”.

Indice
1. L'inquadramento della fattispecie: obblighi e diritti
2. Il limite temporale della consegna
3. Il recesso
4. L'inadempimento e la risoluzione
5. La risoluzione di diritto

0 commenti a "Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce":
giovanni giovanni il 28 Maggio 07 @ 20:24 pm

Sinceramente ho acquistato un Nokia N70 e non ho avuto problemi.

matteo matteo il 01 Aprile 08 @ 11:20 am

ho acquistato un portatile da 1300 euro e speso altri 300euro per un avvacato e mi dicono che non c'è nulla da fare. fantastico vero!!!
son certo che la mall team si è arricchita. meglio che non incontri mai i titolari perchè me li mangio: DELINQUENTI rovina Italia!!!

Gianni Catania Gianni Catania il 14 Maggio 08 @ 09:44 am

Mallteam di Bari: dopo l'acquisto di una macchina per foto andato a buon fine, vi ho acquistato on-line un pc portatile da 600 %u20AC, in novembre 2006; il pc non mi è mai arrivato, nè alcun rimborso; praticamente irraggiungibili per telefono e per posta ordinaria, dopo mesi di attesa, mi hanno beffardamente risposto che per loro l'ordine era evaso e che non avevo più diritto a nulla. Un avvocato consultato mi ha sconsigliato di procedere perchè avrei rischiato di spendere e di non ottenere nulla.
Alla fine devo dire grazie alla società che gestisce la mia carta di credito "Targa" che mi ha rimborsato. Non so se loro siano riusciti a rivalersi sulla Mallteam con i loro avvocati.
Sconsiglio vivamente di acquistare alla Mallteam; casi come il mio, a quanto pare sono moltissimi.

ignoto ignoto il 31 Marzo 11 @ 13:50 pm

sinceramente nn me ne ciava na gran sborada e colui che ha acquistato un portatile a 1300 euro xe un coion!!

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